Art. 234
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 234

149 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le somme pagate dal trasgressore o ricavate dalla vendita di oggetti sequestrati od altrimenti recuperate, sè non sono sufficienti a saldare il debito del trasgressore per imposte, pene pecuniarie e spese, devono essere erogate in pagamento: primo, delle spese di trasporto, custodia e altre occorse; poi, dell'imposta e degli altri diritti accessori ed in ultimo delle pene pecuniarie.
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