Art. 228
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 228

143 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Se l'ufficio che redige il processo verbale non autorizzato a tenere la contabilità delle trasgressioni, lo trasmette sollecitamente con i generi ricevuti e suggellati e con gli atti relativi a quello competente à sensi del secondo comma dell'. Per le trasgressioni alle imposte di consumo avvenute negli uffici doganali si osserva la stessa norma; ma se la trasgressione alle imposte è connessa con altra riguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'ufficio doganale, ed il processo verbale che si riferisce alle imposte di consumo deve essere rimesso per la trattazione all'ufficio competente. La stessa norma si applica per le trasgressioni all'imposta di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica accertate dall'ufficio tecnico di finanza. Scoprendosi trasgressioni presso commercianti, si redige sul luogo un processo verbale preliminare alla presenza di tutte le persone che per disposto di legge siano intervenute alla operazione; Il processo verbale ed i generi sequestrati, ove ne sia possibile il trasporto, si consegnano contro ricevuta all'ufficio delle imposte di consumo, il quale provvede alla compilazione del processo verbale definitivo a norma dell' del T. U.
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