Art. 226
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 226

141 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Di ogni processo verbale si fanno, di regola, tre copie: una per uso dell'ufficio che deve tenere la gestione delle trasgressioni; un'altra da inviarsi all'autorità che deve decidere; la terza da consegnarsi al trasgressore. Quest'ultima copia si omette quando il trasgressore sia ignoto. Per contro, se vi ha persona civilmente responsabile delle pene pecuniarie, si compila altra copia da trasmettersi alla persona stessa. L'invio dei processi verbali all'autorità cui spetta decidere deve essere fatto dagli uffici incaricati di tenere la gestione delle trasgressioni, i quali raccolgono i processi verbali compilati presso gli uffici che hanno soltanto facoltà di redigerli. Quando il trasgressore non abbia presentata domanda per essere ammesso alla oblazione a norma dell', il processo verbale deve essere prontamente trasmesso al podestà per l'invio all'autorità giudiziaria.
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