Art. 223
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 223

138 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Quando il trasgressore chieda, a propria giustificazione, di presentare documenti od altre prove che siano ritenute necessarie, l'ufficio delle imposte di consumo assegna un termine per la presentazione del documenti o per la prova, sospendendo la compilazione del processo verbale di accertamento della trasgressione a meno che non vi sia pericolo nel ritardo. Se il caso rifletto contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale o imposta di fabbricazione, la prova fornita all'amministrazione doganale o all'ufficio tecnico di finanza vale anche per l'amministrazione delle imposto di consumo, scambiandosi gli uffici le occorrenti partecipazioni.
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