Art. 222
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 222

137 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti delle imposte di consumo devono accertare l'identità del trasgressori che fossero sconosciuti. I trasgressori ritenuti in arresto, nei casi stabiliti dall' del T. U., debbono essere posti immediatamente, e in ogni caso non oltre le 24 ore dall'arresto, a disposizione dell'autorità giudiziaria, previa compilazione del processo verbale di accertamento della trasgressione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-222