Art. 220
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 220

135 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
- L'applicazione della multa ovvero dell'ammenda à sensi degli a 59 e 61 del T. U., non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta secondo legge, che viene recuperata insieme con le multe, le ammende e le spese di giustizia, od anche separatamente mediante atto di ingiunzione. La vendita o cessione a qualsiasi titolo dei generi per i quali sia stata pagata l'imposta nei casi previsti dagli del T. U., non dà luogo al pagamento di una nuova imposta, osservate le cautele da stabilirsi dall'ufficio delle imposte di consumo.
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