Art. 216
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 216

295 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti delle imposte di consumo incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di ritirare le bollette di pagamento che scortano i generi, dopo averne constatata la regolarità, rilasciando ai contribuenti una controbolletta alla cui matrice viene contrapposta la bolletta ritirata. Essi eseguono i necessari riscontri coi libri e registri a cui la bolletta si riferisce.
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