Art. 213
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 213

292 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Fra i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso e al minuto soggetti a particolare vigilanza, à sensi dell' del T. U. si comprendono anche: 1° le abitazioni dei commercianti quando si trovino in comunicazione immediata con gli esercizi, ovvero, essendone divise e distanti meno di 100 metri, vi si conservino generi soggetti ad imposta; 2° le ghiacciaie in cui si conservano le carni e altri generi soggetti ad imposta; 3° gli stabilimenti attrezzati per la preparazione delle carni; 4° i macelli e le stalle annesse.
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