Art. 212
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. IX

Art. 212

291 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi, canali ovvero la linea di confine, i militari della R. guardia di finanza, addetti alla vigilanza lungo la riva o lungo il confine nei riguardi doganali, esercitano gratuitamente la vigilanza anche in rapporto all'imposta di consumo, senza responsabilità per lo Stato.
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