Art. 211
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VIII

Art. 211

290 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Sono ammessi ad ottenere la restituzione dell'imposta: a) la persona stessa al cui nome è intestata la bolletta di pagamento dell'imposta; b) il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto; c) chi abbia acquistato il genere, purchè la cessione sia stata comunicata all'ufficio delle imposte di consumo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-211