Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VIII
Art. 211
290 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Sono ammessi ad ottenere la restituzione dell'imposta:
a) la persona stessa al cui nome è intestata la bolletta di pagamento dell'imposta;
b) il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto;
c) chi abbia acquistato il genere, purchè la cessione sia stata comunicata all'ufficio delle imposte di consumo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-211