Art. 21
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 21

234 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Si considerano di bassa macelleria, agli effetti dell'ultimo comma dell' del T, U.: a) gli animali morti o macellati per infortunio o per malattia e riconosciuti atti all'alimentazione; b) le carni che per ragioni di igiene debbano subire speciali trattamenti dall'ufficio veterinario prima di essere destinate al consumo, ed in genere le carni che, a norma del regolamento per la vigilanza sanitaria approvato col R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono assegnate dall'ufficio veterinario alla bassa macelleria. Sono equiparate alle carni di bassa macelleria le teste, le lingue, i fegati, le trippe, le budella, i piedi freschi, cotti o salati, ed in genere tutte le parti interiori provenienti da animali macellati in altri Comuni o all'estero, ovvero negli stabilimenti di cui all' del presente regolamento.
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