Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VIII
Art. 206
285 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Per il genere diretto all'estero, l'esportatore deve indicare nella dichiarazione di cui all'articolo precedente, la dogana per la quale deve uscire il genere stesso ed il tempo entro il quale deve effettuarsi l'esportazione.
L'ufficio delle imposte di consumo verifica il genere ed accertata la sua identità con quello dichiarato all'introduzione, applica i suggelli ai recipienti, come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, e dà una bolletta di accompagnamento, assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente necessario per arrivare alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.
Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita inscritta in una bolletta di pagamento, l'ufficio ritira la bolletta stessa; in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e la quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della emessa bolletta di accompagnamento.
La dogana d'uscita, accertatasi della identità del carico, della integrità dei suggelli apposti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento e della effettiva uscita dei generi stessi dal territorio dello Stato, appone sulla bolletta la certificazione, come è prescritto per le merci che escono per transito dallo Stato, restituisce all'interessato la bolletta stessa e rinvia lo scontrino, debitamente annotato, al Comune di provenienza per la consegna all'ufficio delle imposte di consumo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-206