Art. 205
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VIII

Art. 205

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In vigore dal 9 lug 1936
L'imposta pagata a tenore di tariffa per i generi che si esportano all'estero viene restituita alle seguenti condizioni: All'etto del pagamento dell'imposta deve essere fatta riserva dell'esportazione, la quale è annotata sulla bolletta di pagamento. L'ufficio ha facoltà di redigere, in contraddittorio dell'interessato, uno speciale processo verbale per descrivere esattamente i generi e di prelevare campioni dei generi stessi da sottoporsi ad analisi, comunicandone i risultati all'interessato. L'esportazione deve aver luogo entro un anno dalla data della bolletta di pagamento, con facoltà all'amministrazione di concedere proroghe fino ad un altro anno. I generi da esportarsi vengono presentati all'ufficio con apposita dichiarazione accompagnata dall'originale bolletta di pagamento. L'esportazione può effettuarsi a più riprese, purchè ogni volta sia fatta in quantità non minore di un ettolitro, ove si tratti di vino, di 25 litri anidri per l'alcool, l'acquavite ed i liquori, e di mezzo quintale per gli altri generi. Si determina, come all' del T. U. il ragguaglio tra il vino, il mosto e l'uva. Non è ammessa restituzione dell'imposta pel vinello, pel mezzo vino, per la posta, per l'agresto, nonché pel vino che abbia un contenuto alcoolico inferiore a 9 o a 10 gradi centesimali secondo che trattisi di vino bianco o rosso. Non si ammettono del pari a restituzione gli spiriti a meno di 90 o 95 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, secondo che siano ricavati dal vino o da altre sostanze.
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