Art. 204
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 204

134 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le fabbriche di alcool, acquavite e liquori e di altri prodotti colpiti da imposta governativa di produzione, esistenti nel Comune, prima della loro attivazione, devono essere dichiarate all'ufficio delle imposte di consumo. Se le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente dell'ufficio finanziario governativo, l'ufficio delle imposte di consumo non ha diritto ad alcuna ingerenza sull'andamento interno e deve limitare la propria sorveglianza all'uscita dalla fabbrica. Per la riscossione dell'imposta sui prodotti destinati al consumo locale si applicano le norme stabilite dall' per l'uscita delle merci estere dai depositi doganali, eccettochè il fabbricante sia abbonato per il pagamento dell'imposta di consumo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-204