Art. 202
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 202

132 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà può permettere, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, l'introduzione temporanea di generi soggetti a imposte di consumo, per essere rifiniti, o ulteriormente lavorati, ovvero che debbano essere destinati ad esposizioni, fiere campionarie o simili o che comunque debbano rimanere nel territorio del Comune in sosta per determinato periodo di tempo. Scaduto il termine assegnato, senza che i generi siano stati esportati dai Comune, si procede alla esazione dell'imposta. I provvedimenti sulle domande degli interessati per la temporanea introduzione sono suscettibili di ricorso in via amministrativa à sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-202