Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 202
132 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà può permettere, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, l'introduzione temporanea di generi soggetti a imposte di consumo, per essere rifiniti, o ulteriormente lavorati, ovvero che debbano essere destinati ad esposizioni, fiere campionarie o simili o che comunque debbano rimanere nel territorio del Comune in sosta per determinato periodo di tempo.
Scaduto il termine assegnato, senza che i generi siano stati esportati dai Comune, si procede alla esazione dell'imposta.
I provvedimenti sulle domande degli interessati per la temporanea introduzione sono suscettibili di ricorso in via amministrativa à sensi dell'.
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