Art. 2
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 2

215 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I Comuni s'intendono assegnati alle classi ad essi competenti, à sensi dell' del T. U., in base alla popolazione residente (legale), dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale del Regno. Se in conseguenza di variazioni nella circoscrizione territoriale vi è luogo a modificare la classificazione dei Comuni, le modificazioni sono dichiarate con decreto del Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-2