Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VII
Art. 197
280 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Nei Comuni ove esistano o vengano istituiti Magazzini generali, autorizzati a norma del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, l'amministrazione delle imposte di consumo, su domanda di quella dei Magazzini generali, ha l'obbligo di istituire, a sue spese, un ufficio permanente di accertamento e di riscossione nell'interno dei Magazzini stessi, quando questi abbiano un movimento annuo d'entrata e di uscita delle merci per un importo complessivo di imposte di consumo non minore di dieci volte l'ammontare della spesa indispensabile per il funzionamento dell'ufficio ed a carico dell'amministrazione delle imposte di consumo; o quando sussistano speciali ragioni per la istituzione dell'ufficio, a prescindere dalle condizioni dianzi indicate.
In questo caso i Magazzini generali debbono gratuitamente mettere a disposizione dell'amministrazione delle imposte di consumo uno o più locali per la istituzione dell'ufficio, situati in luogo opportuno per la vigilanza, e fornire i mobili necessari, gli strumenti metrici, l'illuminazione, il riscaldamento e quanto altro occorra per la comoda esecuzione delle operazioni relative alle imposte di consumo.
Spetta al Ministero delle finanze, sentito quello delle corporazioni, il riconoscere, in caso di divergenza fra l'amministrazione delle imposte di consumo e quella del Magazzini generali, se i Magazzini si trovino nelle condizioni stabilite nel primo comma per la istituzione obbligatoria di un ufficio apposito a carico della detta amministrazione dello imposte di consumo.
L'amministrazione delle imposte di consumo deve parimenti dotare di un ufficio interno ogni altro Magazzino generale il cui gestore ne faccia formale domanda e si obblighi a rimborsare la spesa necessaria ed effettivamente sostenuta dall'amministrazione delle imposte di consumo.
Per quanto concerne il regime delle merci introdotte nei Magazzini generali e il funzionamento dell'ufficio delle imposte di consumo, si applicano le disposizioni degli a 41 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.
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