Art. 195
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 195

278 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le merci estere soggette a imposta di consumo, per le quali siansi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito con le stesse norme stabilite pel transito di tali merci. Cosi le dette merci come quelle nazionali soggette alle imposte interne di fabbricazione, quando siano introdotte in magazzini doganali o in quelli assimilati ai doganali, non sono sottoposte, se soggette ad imposta di consumo, alle prescrizioni dei depositi dei commercianti all'ingrosso. Gli uffici doganali debbono però dare agli agenti delle imposte di consumo tutte le indicazioni che questi richiedano e rimettere loro le merci dopo che sia stato assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale e per le imposte di fabbricazione.
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