Art. 189
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 189

130 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La domanda pel rimborso di somme in più pagate, corredata dall'originale bolletta di pagamento, dev'essere dal contribuente diretta all'amministrazione delle imposte di consumo. Questa, se la domanda sarà stata fatta entro tre anni dalla data della bolletta, ne fa prender nota sul registro delle dichiarazioni e sulla matrice della bolletta di pagamento, fa procedere ad una nuova liquidazione rettificativa tanto sulla matrice che sulla figlia della bolletta presentata, ed in seguito provvede al rimborso. Qualora la domanda di rimborso venga presentata prima che siano chiuse le contabilità del mese a cui la bolletta di pagamento si riferisce, il capo dell'ufficio può autorizzare la diretta restituzione della somma riscossa in più, mediante quietanza dell'interessato sulla matrice della bolletta corrispondente, eseguendo analoga annotazione sulla bolletta figlia e con detrazione della somma rimborsata dal totale del registro degli introiti. Le bollette originali di pagamento presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate, debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso; al contribuente può essere rilasciato, se lo richiede, un certificato che ne tenga luogo. Non sono ammessi reclami sulla qualificazione dei generi se non sia stata sollevata regolare controversia a norma del precedente . Non si ammettono del pari reclami sul peso dei generi quando sia stata già pagata l'imposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-189