Art. 186
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 186

127 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I locali di vendita dei commercianti all'ingrosso sono soggetti a vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo, il quale provvede a fare eseguire verificazioni ordinarie ogni sei mesi, salvo le altre straordinarie quando siano ritenute opportune. Le verificazioni si fanno con l'intervento del commerciante all'ingrosso; qualora questi, invitato, non intervenga o non si faccia rappresentare, l'ufficio può eseguirle col concorso dell'autorità giudiziaria. Per le dette verificazioni il contribuente è tenuto a prestare la necessaria cooperazione e deve mettere a disposizione degli agenti i pesi e le misure esistenti nei locali di vendita e in quelli annessi. Ad operazione compiuta, si compila apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione. Nel processo verbale si indicano la specie e la quantità dei generi che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino secondo le annotazioni del registro, la qualità e la quantità di quelli trovati e le eventuali differenze riscontrate, tenuto cento dei cali di giacenza accordati à sensi del precedente . Il processo verbale si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'ufficio e l'altro si consegna al commerciante all'ingrosso. Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto.
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