Art. 185
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 185

126 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I cali di giacenza di cui al precedente articolo si liquidano su tutte le quantità delle merci introdotte o fabbricate nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso e segnate nel registri di carico e scarico. Per ogni singola estrazione di merci dai detti locali si prende nota, nei registri, del cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione al giorno dell'estrazione omettendo le frazioni di mese, le quali non danno diritto a liquidazione di calo. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte, che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-185