Art. 184
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 184

125 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Sui generi appresso indicati, introdotti o fabbricati nei locali dei commercianti all'ingrosso, vengono concessi a titolo di cali per giacenza annuale, semprechè i cali stessi si siano realmente verificati, abbuoni in misure non superiori alle seguenti; Il 3 per cento per i vini; il 4 per cento per lo strutto in vesciche o in barili e per il lardo salato; il 5 per cento per le bevande spiritose e per le carni salate; il 7 per cento per gli spiriti in recipienti di legno; il 3 per cento per i formaggi già salati e stagionati; l'1 per cento per le carni congelate. Per gli altri generi può il podestà accordare un calo annuale. Per le frazioni d'anno il calo si accorda soltanto in proporzione del mesi compiuti, trascurando le frazioni di mese. Per i generi distrutti o perduti per incendi o per altre cause di forza maggiore, è consentito lo scarico agli effetti dell'imposta previa immediata denunzia per le occorrenti constatazioni.
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