Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 180
121 / 356In vigore dal 9 lug 1936
I generi che si introducono o si fabbricano nei locali di vendita del commerciante all'ingrosso, esclusi quelli per i quali è previsto il pagamento dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio, debbono sere annotati nel registro di carico e scarico in ordine cronologico di introduzione o di fabbricazione, indicando la qualità e quantità dei generi i recipienti o i colli in cui sono contenuti, e facendo riferimento alle bollette di accompagnamento che hanno scortato i generi.
Nel caso di introduzione di uve o di mosti destinati alla vinificazione, nonché di mosti concentrati per la vinificazione diretta dopo diluizione, come pure nel caso di concentrazione di vini per aumentarne il contenuto alcoolico, il carico definitivo del registro di carico e scarico deve corrispondere all'effettiva quantità di prodotto ultimo ottenuto.
Qualora formino oggetto del commercio all'ingrosso diverse specie di generi, deve essere tenuto un registro di carico e scarico separato per ciascuna specie di merce.
Per quanto riguarda i commercianti all'ingrosso di alcool soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico à sensi dell' del T. U. 8 luglio 1924, può prescindersi dalla tenuta di altro consimile registro, sempre che tali commercianti si obblighino a completare il registro medesimo con le indicazioni necessarie relative alle imposte di consumo.
Le operazioni di vinificazione di uve o di mosti, di diluizioni di mosti concentrati, di concentrazione di vini e di trasformazione di altri generi nei predetti locali, debbono essere previamente denunziate all'ufficio delle imposte di consumo, agli effetti degli opportuni riscontri e delle conseguenti variazioni sui registri di carico e scarico e sulle relative bollette di accompagnamento.
Storico versioni
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