Art. 179
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 179

120 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Chiunque intenda istituire un esercizio di vendita all'ingrosso di generi soggetti ad imposta deve presentare all'ufficio delle imposte di consumo apposita dichiarazione. Per tali esercizi si osservano le disposizioni degli , escluso il quarto comma, 142, 143, 144, 145, 146, lettere a) e b), 150 e 168, primo comma, del presente regolamento. Dall'osservanza delle disposizioni degli (2° e 3° comma) sono dispensati i commercianti all'ingrosso di generi per i quali è previsto il pagamento dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio di cui al primo e secondo comma dell' del T. U.
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