Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 171
112 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'abbonamento obbligatorio per la riscossione delle imposte di consumo, previsto dal 1° e 2° comma dell' del T. U., si applica in confronto dei commercianti al minuto e dei fabbricanti o commercianti all'ingrosso, limitatamente per questi ultimi alle quantità da essi vendute o cedute direttamente ai consumatori in luogo e a quelle che sono consumate dagli stessi grossisti e dalle loro famiglie.
I generi, per i quali è previsto l'abbonamento obbligatorio, destinati a commercianti al minuto, a fabbricanti o commercianti all'ingrosso, tanto se provenienti da altri Comuni o dall'estero, quanto da fabbriche a depositi esistenti nello stesso Comune, sono liberi da ogni vincolo o formalità.
E del pari libero da ogni vincolo o formalità il movimento dei generi, che per la loro custodia o per essere riparati vengono affidati a commercianti in luogo o in altri Comuni dai privati consumatori e poscia restituiti ai proprietari.
Sui generi stessi provenienti da altri Comuni o dall'estero e destinati a diretti consumatori l'imposta è dovuta a tenore di tariffa secondo le norme ordinarie.
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