Art. 168
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 168

109 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Sui generi rimasti invenduti al termine dell'abbonamento o alla cessazione totale e parziale dell'esercizio è dovuto il pagamento dell'imposta a tariffe. Salvo quanto e disposto all' per gli aumenti di tariffa, in caso di riduzione della medesima i contratti abbonamento in corso sono risoluti o possono modificarsi di mutuo accordo tra l'amministrazione delle imposte di consumo e l'abbonato, in relazione alle dette riduzioni. Al termine dell'abbonamento o alla cessazione dell'esercizio l'amministrazione delle imposte provvede alla restituzione della cauzione prestata ai sensi dell', dopo che il contribuente abbia soddisfatto ogni suo debito.
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