Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 167
108 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'ufficio delle imposte di consumo incaricato della riscossione dei canoni, fatte le opportune annotazioni nel registro mastro. Invita in via amministrativa gli abbonati caduti in mora a pagare entro il termine di dieci giorni le rate non soddisfatte alle scadenze stabilite nei contratti. L'invito si notifica per mezzo di un agente delle imposte o del messo comunale.
Scaduto inutilmente detto termine, l'ufficio procede direttamente all'incameramento della cauzione prestata dall'abbonato, sino alla concorrenza del suo credito per canone, oltre l'indennità di mora del 6% sulla somma non pagata, a termini dell' del T. U. Ove nell'ulteriore termine di cinque giorni la cauzione non sia reintegrata dall'abbonato, l'ufficio può dichiarare la decadenza dell'abbonamento procedere in confronto del contribuente alla riscossione delle imposte a tariffa.
Nei casi in cui non sia stata prestata cauzione, contro gli abbonati morosi ed i loro garanti solidali, l'ufficio, scaduto inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dell'invito a pagamento, procede in via ingiunzionale con le norme stabilite nell' del presente regolamento, e può applicare all'abbonato la decadenza dall'abbonamento à sensi del precedente capoverso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-167