Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 166
107 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il canone convenuto si paga presso l'ufficio delle imposte di consumo o alla tesoreria del Comune, nel solo caso gestione diretta, alle scadenze stabilite dal contratto; e viene rilasciata alla parte la bolletta per rata di canone, facendone immediata annotazione alla partita nel registro mastro.
In caso di cambiamento dell'amministrazione delle imposte di consumo quella che succede non tiene conto della differenza pagata in più della rata dovuta a termini del contratto, salvo al commerciante il diritto di regresso verso l'amministrazione anteriore poi ricupero della eccedenza anticipata.
Tuttavia i canoni, che non eccedono le lire cinquanta all'anno possono essere pagati in una sola volta, senza le formalità di cui agli articoli precedenti evita ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.
Storico versioni
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