Art. 164
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 164

105 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I contratti di abbonamento devono risultare da atto scritto, secondo il modello stabilito ed i patti in esso contenuti. Si possono però aggiungere altre particolari pattuizioni, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento. Se l'abbonamento si riferisce a generi diversi, il contratto deve indicare separatamente l'importo del canone stabilito o concordato per ciascun genere. Il contratto deve essere garantito per un sesto del canone con deposito in contanti, in titoli al portatore di rendita pubblica o con altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di borsa, o con la malleveria di una terza persona riconosciuta solvibile sotto la responsabilità del capo dell'ufficio delle imposte di consumo. Sono dispensati dal prestare la cauzione gli abbonati che paghino il canone a rate bimestrali anticipate. Di regola il contratto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione; non di meno può, in virtù di patto espresso, ricevere forza retroattiva, non oltre però il principio del semestre solare in corso. Il contratto è steso dal rappresentante dell'ufficio, in doppio originale, ed è sottoscritto dai contraenti e dal garante ove vi sia. Se il contribuente od il garante non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione nel contratto, il quale viene, in loro vece, sottoscritto da due testimoni. Per la redazione del contratto l'abbonato è tenuto a corrispondere la sola tassa di bollo. Intervenuta l'approvazione prescritta dall'articolo seguente, un originale del contratto si consegna all'abbonato e l'altro si trattiene presso l'ufficio, nella cui giurisdizione si trova l'abbonato stesso.
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