Art. 160
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 160

101 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I commercianti al minuto che soddisfano l'imposta a tariffa possono tenere in deposito i generi soggetti ad imposta, che formano oggetto del loro commercio, in locali separati dall'esercizio. Quando i detti locali sono situati a distanza minore di cento metri, misurabile secondo il tratto più breve di comunicazione, dall'esercizio al minuto, debbono essere chiusi a due differenti chiavi, una delle quali provvista dall'ufficio delle imposte di consumo, e spese del commerciante, rimane presso l'ufficio stesso. Le operazioni di introduzione e di estrazione da questi depositi debbono essere dichiarate preventivamente all'ufficio e debbono aver luogo con l'assistenza degli agenti. Per i detti depositi si osservano le disposizioni degli , primo comma, 180, primo, terzo, quarto e quinto comma, 181, 182, primo e terzo comma, 184, 185, 186 e 187 del presente regolamento. Quando i depositi sono situati a distanza di cento metri o più, si applicano le disposizioni relative al depositi dei commercianti all'ingrosso. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai depositi dei commercianti abbonati, qualunque sia la distanza che li separi dall'esercizio al minuto.
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