Art. 16
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. I

Art. 16

229 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Si classificano fra i liquori tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii, le acque spiritose profumate ad uso di bevanda, le essenze, gli estratti e le tinture per la preparazione dei liquori, e tutti i preparati alcoolici, come i vini composti di contenuto alcoolico superiore a 21 gradi, che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande a semplici ricostituenti.
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