Art. 158
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 158

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In vigore dal 9 lug 1936
L'ufficio delle imposte di consumo può dispensare in tutto od in parte dalle discipline portate dai precedenti articoli, coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei propri fondi; non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal paramento dell'imposta sulle quantità destinate alla vendita.
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