Art. 155
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 155

96 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Per le trasformazioni che subiscono i generi introdotti con pagamento d'imposta nei locali di esercizio, non è dovuta alcuna imposta supplementare se il prodotto della trasformazione costituisca un genere assoggettato ad imposta dalla tariffa in misura eguale a quella dell'imposta già pagata. Se invece il prodotto ottenuto costituisca un genere soggetto ad imposta in misura superiore, è dovuta l'imposta differenziale. Non sono assoggettabili ad imposta le trasformazioni delle carni fresche o congelate in carni cotte, salate, affumicate o altrimenti preparate e l'imbottigliamento dei liquidi. Le trasformazioni debbono essere preventivamente denunziate all'ufficio dello imposte dl consumo, che ne fa immediata attestazione sulla bolletta di pagamento, per gli opportuni riscontri, e procede quindi, ove ne sia il caso, alla riscossione dell'imposta. Se le trasformazioni debbono farsi in locali separati da quelli di esercizio, il trasporto dei generi, sia all'uscita dall'esercizio che alla reintroduzione nel medesimo, ha luogo con bolletta di accompagnamento. L'eventuale assistenza degli agenti delle imposte di consumo alle operazioni di trasformazione di cui ai precedenti comma, non dà luogo a percezione di diritti di sorta.
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