Art. 151
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 151

92 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Prima che si introducano nel macelli o nelle stalle annesse, le bestie devono essere marcate con efficace contrassegno da apporsi dall'ufficio, dopo eseguito il pagamento dell'imposta. Per la marcazione di ogni bestia è dovuto il diritto previsto dall', n. 4, lett. c) del T. U. Oltre che alla suggellazione prevista dal successivo per i recipienti contenenti bevande, l'ufficio può procedere all'applicazione di contrassegni e suggelli ad altri oggetti, intendendosi per oggetti le casse, le scatole, i cesti, i sacchi, le stuoie, le balle e simili che contengono generi soggetti ad imposta, e non i singoli generi stessi. Per l'applicazione dei detti contrassegni e suggelli è dovuto per ogni oggetto il diritto di cui all', n. 4, lett. d), del T.U. Esclusa la percezione di qualsiasi diritto, l'ufficio può applicare speciali bolli, contrassegni e marchi alle carni fresche e salate e agli altri generi assoggettati ad imposta, introdotti o trasformati negli esercizi dei commercianti al minuto non abbonati. I bolli, i contrassegni e i marchi debbono essere applicati in modo da non danneggiare i generi.
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