Art. 150
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 150

91 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
L'introduzione dei generi o delle bestie negli esercizi, di regola può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta, la bolletta di pagamento o di accompagnamento. Quando nei locali di esercizio si producono o fabbricano generi soggetti ad imposta, il commerciante al minuto è tenuto a corrispondere l'imposta sul genere prodotto o fabbricato. In ogni caso la bolletta di pagamento o di accompagnamento deve essere conservata sino a che il genere si trova nell'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-150