Art. 143
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 143

84 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Trascorso il termine indicato nel processo verbale, senza che le opere prescritte per sistemare locali siano state eseguite e senza presentazione di ricorso al podestà, l'ufficio delle imposte di consumo vieta l'apertura dell'esercizio o sospende la vendita e ritira l'attestato rilasciato ai termini dell'. Ove sia presentato ricorso, si sospende l'esecuzione delle opere e l'ufficio rimette il ricorso stesso al podestà che decide ed assegna un nuovo termine perentorio ai giorni dieci per eseguire le opere ritenute indispensabili. Il ricorso prodotto al prefetto contro questa decisione non sospende l'esecuzione dei lavori disposti. Fino alla risoluzione della controversia il nuovo esercizio, salvo l'eccezione stabilita dall'arti colo 133, non può essere attivato col pagamento delle imposte a tariffa; e se occorre od è richiesto un nuovo esame dei locali, si esegue da un impiegato a ciò espressamente delegato dal podestà. Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente solamente quando sia riconfermata la prima decisione.
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