Art. 141
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 141

82 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili agli esercizi esistenti nelle stazioni ferroviarie (conte buffets, caffè, vendite di liquori e simili). L'ufficio delle imposte di consumo ha però diritto di ordinare la chiusura soltanto delle porte, che non mettono in comunicazione gli esercizi col piazzale esterno ed interno della stazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-141