Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 140
81 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Se il commerciante al minuto intende pagare l'imposta di volta in volta, giusta la tariffa, gli agenti delle imposte di consumo verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l'apertura, salvo l'eccezione di cui all', se i locali non sono in regola con le successive disposizioni del presente articolo.
I locali di vendita e di macello, anche se appartengano ad enti, debbono, di regola, trovarsi a pianterreno ed avere le pareti ed i solai costruiti in modo da presentare perfetta integrata e stabilità.
I detti locali non debbono avere comunicazioni interne con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, e qualora ve ne siano, debbono essere chiuse. Le stanze aggregate, come accessorio, ai locali di vendita o di macello, con interna comunicazione, anche se destinate ad uso di abitazione del commerciante, sono considerate come continuazione dei locali stessi.
I predetti locali debbono avere le porte di accesso sulle strade pubbliche e qualora ne abbiano altre, queste debbono essere chiuse, quando ciò sia richiesto da necessità di vigilanza.
Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie debbono munirsi di grata.
Dall'osservanza delle discipline stabilite nel presente articolo sono dispensati gli alberghi e gli esercizi ad uso di pensioni, dozzine e simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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