Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 14
227 / 356In vigore dal 9 lug 1936
S'intende per mosto il succo d'uva, senza i raspi e le buccie, che non abbia ancora fermentato o che si trovi in stato di fermentazione tumultuosa.
È soggetto ad imposta anche il mosto cotto nonché il mosto concentrato in quanto sia destinato alla preparazione di vini speciali, alla rettifica di vini scadenti, ovvero sia usato comunque nella vinificazione.
Per uva fresca s'intende quella di qualunque specie, anche se pigiata. Con i raspi e le buccia.
Per mezzo vino e vinello si intendono il prodotto ottenuto rispettivamente dalla fermentazione delle uve fresche e delle relative vinaccie, trattate con acqua.
Salvo l'esenzione per il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto che non superano i due gradi di alcoolicità, prevista dall' del T. U., la facilitazione accordata dalla tariffa alle dette bevande non ha luogo se non quando il liquido abbia un contenuto alcoolico inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi direttamente presso gli uffici delle imposte di consumo mediante adatti apparecchi indicanti i gradi centesimali di alcool. In caso di contestazione si ricorre alla distillazione.
L'applicazione dell'imposta sul vino importa, à sensi dell' del T. U., l'obbligo dell'applicazione dell'imposta sull'uva fresca e sul mosto, osservata la proporzionalità stabilita dall' del T. U. stesso.
Storico versioni
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