Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VI
Art. 139
272 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa l'imposta, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'attestato di esercizio, deve presentarsi denunzia scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio, che ne dà l'attestazione.
L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'attestato di cessazione o di sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-139