Art. 139
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VI

Art. 139

272 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa l'imposta, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'attestato di esercizio, deve presentarsi denunzia scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio, che ne dà l'attestazione. L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'attestato di cessazione o di sospensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-139