Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VI
Art. 138
271 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Per l'attivazione dell'esercizio di vendita, l'ufficio delle imposte di consunto rilascia un attestato di esercizio, osservate le disposizioni della legge sul bollo.
Ove il commerciante sia ammesso a pagare l'imposta in via di abbonamento, l'ufficio rilascia senz'altro l'attestato di esercizio, se invece il commerciante paga l'imposta di volta in volta giusta la tariffa, il rilascio del detto attestato è subordinato a, quanto stabilito dagli e seguenti del presente regolamento.
Tuttavia l'ufficio, prima dell'espletamento delle dette formalità, può autorizzare l'apertura provvisoria dell'esercizio.
Un solo attestato vale per la vendita di più generi quando si riferisce ad un solo dichiarante e al medesimo locale.
Il modello stesso serve anche per attestare il trasferimento del l'esercizio da un luogo ad un altro.
La sostituzione di persona nell'esercizio deve essere in precedenza notificata all'ufficio delle imposte di consumo, che fa le occorrenti annotazioni nell'attestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-138