Art. 135
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 135

268 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Nei casi previsti dall', terzo comma del T. U., i generi soggetti ad imposta ed esistenti nei locali di vendita e di deposito dei commercianti devono essere denunziati con dichiarazione scritta, per qualità e quantità, all'ufficio delle imposte di consumo entro il giorno successivo a quello dell'applicazione delle nuove o delle maggiori imposte. Nella liquidazione dell'imposta per gli esercizi condotti a tariffa si computa l'imposta precedentemente pagata; per quelli abbonati si liquida l'imposta su tutti i generi, intendendosi risoluto il contratto di abbonamento, salvo deduzione del canone eventualmente pagato per il periodo posteriore all'attuazione del provvedimento, ovvero, essendovi accordo fra le parti, si aumenta congruamente il canone di abbonamento. Il pagamento dell'imposta deve effettuarsi nei dieci giorni successivi a quello della presentazione della denunzia.
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