Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 133
266 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Prima che i generi o gli animali destinati alla macellazione siano liberati da ogni formalità, il contribuente può chiedere una seconda verificazione.
Eguale facoltà compete al capo dell'ufficio ed ai funzionari specialmente incaricati del controllo.
Se dalla controvisita risultano diritti non pagati, si emette una bolletta suppletiva, nella quale è fatto riferimento alla bolletta precedente ed, ove del caso, viene redatto processo verbale di trasgressione a carico del contribuente.
Se invece risultano riscossi diritti in più, l'ufficio rimborsa la differenza a norma del secondo comma dell'.
La liquidazione rettificativa dei diritti deve sempre essere apposta sulla matrice e sulla figlia della bolletta, che ha servito di base alla controvisita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-133