Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 132
265 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il capo dell'ufficio delle imposto di consumo può autorizzare, previo deposito a cauzione del presunto ammontare dell'imposta dovuta e dei diritti di assistenza spettanti al personale, la verificazione a domicilio del generi poi quali riesca malagevole il riconoscimento presso gli uffici.
I generi debbono essere scortati da bolletta di accompagnamento, la quale, a cura degli agenti incaricati della visita, viene restituita all'ufficio con attestazione del risultato dell'avvenuta visita.
L'ufficio liquida e riscuote l'imposta dovuta, rilascia la bolletta di pagamento, contrapponendo alla matrice quella di accompagnamento, e restituisce alla parte la maggiore somma eventualmente depositata, ritirandone apposita ricevuta.
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