Art. 130
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 130

263 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il contribuente può riscontrare la concordanza tra la matrice e la figlia della bolletta o chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel registro delle dichiarazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-130