Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 128
261 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel registro delle dichiarazioni, giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.
Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-128