Art. 128
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 128

261 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel registro delle dichiarazioni, giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere. Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-128