Art. 122
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 122

255 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I capitani o padroni di bastimenti e di barche, che approdano nei porti o nelle rade con carico in tutto o in parte di merci soggette a imposta di consumo, le quali non fossero soggette a bolletta doganale per la loro introduzione, giusta l' del regolamento doganale 13 febbraio 1896, n. 65, hanno l'obbligo di notificare le merci stesse all'ufficio delle imposte di consumo del luogo, indicando distintamente quelle destinate allo sbarco e quelle destinate a rimanere sul bastimento. Per tali merci le operazioni relative alle imposte di consumo vengono effettuate a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-122