Art. 119
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 119

252 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I generi che vengono sottoposti al tributo si annotano nell'apposito registro delle dichiarazioni. Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre all'ufficio delle imposte di consumo le bollette medesime col significare oralmente la destinazione dei generi. Si omette l'annotazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi che importano pagamento di imposta non eccedente la misura stabilita dalle singole amministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-119