Art. 118
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 118

251 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le operazioni di verifica e di liquidazione dell'imposta vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni. Hanno la precedenza quelle che riguardano generi trasportati dal viaggiatori o dai corrieri.
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