Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 118
251 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Le operazioni di verifica e di liquidazione dell'imposta vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.
Hanno la precedenza quelle che riguardano generi trasportati dal viaggiatori o dai corrieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-118