Art. 117
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 117

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In vigore dal 9 lug 1936
In ogni ufficio delle imposte di consumo devesi tenere esposto a disposizione del contribuenti un esemplare della legge e del regolamento ed uno della tariffa delle imposte, dei diritti accessori o speciali e delle tare, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e delle istruzioni date dalle superiori autorità.
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